L'indennità di malattia è tassabile?
Chi è ammalato da lungo tempo e quindi non può più lavorare, di solito riceve un'indennità di malattia dalla propria assicurazione sanitaria dopo sei settimane. L'indennità di malattia non costituisce di per sé un reddito imponibile, ma è soggetta alla cosiddetta clausola di progressione.
L'indennità di malattia è un'indennità sostitutiva del salario. Come l'indennità di disoccupazione, ad esempio, l'indennità di malattia non è un reddito imponibile. Tuttavia, può aumentare l'onere fiscale personale sul reddito imponibile complessivo, poiché è soggetto alla riserva di progressione.
Retribuzione di malattia e reddito imponibile secondo la legge sull'imposta sul reddito
- Secondo La sezione 3 n.1 lettera a) della legge sull'imposta sul reddito (EStG) riguarda i servizi di a Assicurazione sanitaria sul reddito esentasse. Quindi l'indennità di malattia stessa non è tassata.
- Tuttavia, il reddito esentasse può avere un impatto anche sul carico fiscale individuale se è soggetto alla cosiddetta clausola di progressione. Secondo § 32b par. 1 n.1 lettera b) EStG si applica anche all'indennità di malattia.
- L'aliquota fiscale a cui è soggetto il reddito dipende dall'ammontare del reddito. Ad esempio, se si riceve l'indennità di malattia in un anno e si ha un reddito, l'indennità di malattia viene aggiunta al reddito imponibile per determinare l'aliquota fiscale.
- Il reddito imponibile viene quindi tassato a questa aliquota. A questo proposito, l'indennità di malattia incide sull'importo dell'aliquota fiscale cui è soggetto il reddito imponibile residuo.
- Questa cosiddetta clausola di progressione si applica anche ad altri redditi come l'indennità di disoccupazione, l'indennità per lavoro ridotto o l'indennità di transizione.
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Indennità speciale per le spese di assicurazione sanitaria
- La paga di malattia o gioca un ruolo la quota contributiva del contributo dell'assicurazione sanitaria attribuibile all'indennità di malattia.
- Secondo § 10 par. 1 n. 3 EStG, tra le spese speciali deducibili rientrano anche i contributi per l'assicurazione malattia. Se i contributi a un'assicurazione sanitaria obbligatoria comportano anche una richiesta di prestazioni di malattia, il rispettivo contributo deve essere ridotto del 4%, cfr. § 10 par. 1 n. 3a frase 4 EStG (dal 2012).
L'indennità di malattia non è soggetta all'imposta sul reddito. Tuttavia, la riserva di progressione può comportare un'aliquota d'imposta individualmente più elevata.
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